Lavoro extraUE, cambiano le regole/2

Il lavoratore stagionale ha diritto di precedenza per il rientro per ragioni di lavoro stagionale presso lo stesso o altro datore di lavoro, rispetto a coloro che non hanno mai fatto regolare ingresso in Italia per motivi di lavoro.
di Silvia Bradaschia
Il lavoratore stagionale, già ammesso a lavorare in Italia almeno una volta nei 5 anni precedenti, ove abbia rispettato le condizioni indicate nel permesso di soggiorno e sia rientrato nello Stato di provenienza alla scadenza del medesimo, ha diritto di precedenza per il rientro per ragioni di lavoro stagionale presso lo stesso o altro datore di lavoro, rispetto a coloro che non hanno mai fatto regolare ingresso in Italia per motivi di lavoro.
Per i permessi stagionali, l’autorizzazione al lavoro contempla un impiego di natura provvisoria ed al termine del rapporto lavorativo – coincidente con la scadenza del permesso – il cittadino straniero non può ulteriormente permanere sul territorio nazionale, ma deve rientrare nel suo paese per poi acquisire il diritto di precedenza nell’anno successivo per ragioni di lavoro stagionale.
Il lavoratore stagionale, che ha svolto regolare attività lavorativa sul territorio nazionale per almeno tre mesi, al quale viene offerto un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, può chiedere allo sportello unico per l'immigrazione la conversione del permesso di soggiorno in lavoro subordinato, nei limiti delle quote d’ingresso.
Allo straniero che dimostri di essere venuto in Italia almeno una volta nei 5 anni precedenti per prestare lavoro stagionale verrà rilasciato, qualora si tratti di impieghi ripetitivi, un permesso pluriennale, a tale titolo, fino a 3 annualità, con indicazione del periodo di validità per ciascun anno. Il predetto permesso di soggiorno verrà revocato se lo straniero non si presenta all'ufficio di frontiera esterna al termine della validità annuale e alla data prevista dal visto di ingresso per il rientro nel territorio nazionale.
Requisiti:
· in Italia 1 volta in 5 anni per lavoro stagionale
· PDS pluriennale (fino a 3 anni)
· con periodo di validità per ogni anno
· a fine validità annuale il lavoratore deve presentarsi all’ufficio di frontiera.
Tutte queste disposizioni non si applicano agli stranieri:
a) che al momento della domanda risiedono nel territorio di uno Stato membro;
b) che svolgono attività per conto di imprese stabilite in un altro Stato membro nell'ambito della prestazione di servizi ai sensi dall'articolo 56 TFUE, ivi compresi i cittadini di Paesi terzi distaccati da un'impresa stabilita in uno Stato membro nell'ambito della prestazione di servizi ai sensi della direttiva 96/71/CE;
c) che sono familiari di cittadini dell'Unione che hanno esercitato il loro diritto alla libera circolazione nell'Unione, conformemente alla direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
d) che godono, insieme ai loro familiari e a prescindere dalla cittadinanza, di diritti di libera circolazione equivalenti a quelli dei cittadini dell'Unione a norma di accordi tra l'Unione e gli Stati membri o tra l'Unione e Paesi terzi.
Il testo completo è consultabile al sito nazionale.
Decreto flussi 2016
Per gli ingressi di lavoratori extracomunitari da impegnare nelle attività stagionali (agricoltura e settore turistico-alberghiero) è prevista una disciplina particolare e con flussi annuali programmati e contenuti in un apposito decreto. Il nulla osta al lavoro stagionale autorizza lo svolgimento di attività lavorativa sul territorio nazionale fino ad un massimo di 9 mesi in un periodo di 12 mesi.
Per il 2016il decreto del 14 dicembre 2015 in GU n. 26 del 2 febbraio 2016prevede l’ingresso di 13.000 unità ripartite tra le regioni e le province autonome a cura del Ministero del Lavoro.
Le domande (anche cumulative) che possono essere presentate fino al 31 dicembre 2016 riguardano.