Aliquote di rendimento delle gestioni previdenziali

Cosa cambia nel 2024
Di Marinella Perrini
La legge di Bilancio 2024 ha adeguato le aliquote di rendimento delle gestioni previdenziali CPDEL-CPS-CPICPUG e modificato i criteri di calcolo delle quote retributive delle pensioni liquidate agli iscritti alle gestioni pensionistiche ex INPDAP relative a medici, enti locali, maestri (CPDEL, CPS, CPI) e ufficiali giudiziari (CPUG), a decorrere dal 1° gennaio 2024, per anzianità inferiori a 15 anni al 31 dicembre 1995.
La norma prevede che tali nuovi criteri di calcolo si applicano ai soli casi di pensioni anticipate i cui requisiti siano maturati dopo il 31 dicembre 2023 ed esclude, inoltre, l’applicazione dei nuovi criteri di calcolo per i chi ha maturato i requisiti nel 2023 e nei casi di raggiungimento del limite ordinamentale per il collocamento a riposo d’ufficio.
Il dettato normativo vedrà un’applicazione graduale dei nuovi criteri per medici e infermieri che posticipano il pensionamento una volta maturati i requisiti per l’uscita anticipata, ai quali per ogni mese in più di lavoro, il taglio dell’aliquota di rendimento sulla quota retributiva si ridurrà di 1/36.
Per compensare i suddetti interventi migliorativi, la legge prevede un allungamento delle finestre per l’uscita anticipata del personale sanitario, dipendenti degli enti locali, maestri e ufficiali giudiziari, che passa dai 3 mesi del 2024, ai 4 mesi fino al 2025, a 5 mesi fino al 2026, a 7 mesi fino al 2027, e a 9 mesi a partire dal 2028. (commi 157-163).
Una normativa di dettaglio è destinata a regolamentare il Trattenimento in servizio fino a 70 anni per i medici Inps.
Al fine di assicurare un efficace e tempestivo svolgimento delle funzioni relative agli accertamenti sanitari per il riconoscimento delle prestazioni di competenza di Inps e Inail, è, infatti, previsto che i medici di ruolo dei predetti enti possano presentare domanda di autorizzazione per la permanenza in servizio fino al compimento del 70° anno di età (comma 165).
Si ricorda che, in base alla disciplina finora vigente, per i dirigenti del ruolo della dirigenza sanitaria, il limite massimo di età per il collocamento a riposo era stabilito al compimento del 65° anno di età, ovvero, su istanza dell'interessato, al maturare del 40° anno di servizio effettivo, nel rispetto di un limite massimo anagrafico di 70 anni (art. 15-nonies, comma 1, del D.Lgs. 502/92).
Per gli infermieri degli enti ed aziende del SSN, nella disciplina finora vigente trovano applicazione i limiti massimi per il collocamento a riposo validi in generale per i dipendenti pubblici.
Tali limiti sono costituiti dalla soglia anagrafica di 65 anni, qualora il dipendente abbia acquisito, al compimento di tale età, i requisiti per il trattamento pensionistico, o, nell’ipotesi opposta, dal compimento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia (requisito attualmente pari in via ordinaria a 67 anni), fermo restando l’obbligo di risoluzione antecedente al raggiungimento di tale soglia qualora il dipendente abbia maturato nel frattempo i requisiti per il pensionamento.
Inoltre, per i dirigenti medici e gli altri dirigenti del ruolo della dirigenza sanitaria degli enti ed aziende del SSN, la possibilità di prosecuzione in servizio ora prevista dal comma 164 è stata già ammessa, in via transitoria, con riferimento a richieste presentate entro il 31 dicembre 2022, dall'art. 5-bis, comma 2, del D.L. 162/2019 (l. 8/2020), Milleproroghe 2020.
Tale possibilità ha riguardato anche i dirigenti medici e sanitari del Ministero della salute e i dirigenti medici di ruolo presso i presìdi sanitari di tutte le PP.AA.
Inoltre, una norma transitoria ha elevato da 70 a 72 anni il limite massimo di età per lo svolgimento dei rapporti di convenzione dei medici con il SSN.
La possibilità di elevamento è subordinata alla mancanza di offerta di personale medico convenzionato collocabile e non trova applicazione dopo il 31 dicembre 2026.
La cessazione a tale data concerne anche i soggetti che si avvalgano della possibilità di prolungamento in oggetto e che compiano i 72 anni successivamente alla medesima data (art. 4, comma 9-octiesdecies, del D.L. 198/2022 (l. 14/2023), Milleproroghe 2023).