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Aliquote di rendimento delle gestioni previdenziali

Aliquote di rendimento delle gestioni previdenziali

Cosa cambia nel 2024

Di Marinella Perrini

La legge di Bilancio 2024 ha adeguato le aliquote di rendimento delle gestioni previdenziali CPDEL-CPS-CPICPUG e modificato i criteri di calcolo delle quote retributive delle pensioni liquidate agli iscritti alle gestioni pensionistiche ex INPDAP relative a medici, enti locali, maestri (CPDEL, CPS, CPI) e ufficiali giudiziari (CPUG), a decorrere dal 1° gennaio 2024, per anzianità inferiori a 15 anni al 31 dicembre 1995.

La norma prevede che tali nuovi criteri di calcolo si applicano ai soli casi di pensioni anticipate i cui requisiti siano maturati dopo il 31 dicembre 2023 ed esclude, inoltre, l’applicazione dei nuovi criteri di calcolo per i chi ha maturato i requisiti nel 2023 e nei casi di raggiungimento del limite ordinamentale per il collocamento a riposo d’ufficio.

Il dettato normativo vedrà un’applicazione graduale dei nuovi criteri per medici e infermieri che posticipano il pensionamento una volta maturati i requisiti per l’uscita anticipata, ai quali per ogni mese in più di lavoro, il taglio dell’aliquota di rendimento sulla quota retributiva si ridurrà di 1/36.

Per compensare i suddetti interventi migliorativi, la legge prevede un allungamento delle finestre per l’uscita anticipata del personale sanitario, dipendenti degli enti locali, maestri e ufficiali giudiziari, che passa dai 3 mesi del 2024, ai 4 mesi fino al 2025, a 5 mesi fino al 2026, a 7 mesi fino al 2027, e a 9 mesi a partire dal 2028. (commi 157-163).

Una normativa di dettaglio è destinata a regolamentare il Trattenimento in servizio fino a 70 anni per i medici Inps.

Al fine di assicurare un efficace e tempestivo svolgimento delle funzioni relative agli accertamenti sanitari per il riconoscimento delle prestazioni di competenza di Inps e Inail, è, infatti, previsto che i medici di ruolo dei predetti enti possano presentare domanda di autorizzazione per la permanenza in servizio fino al compimento del 70° anno di età (comma 165).

Si ricorda che, in base alla disciplina finora vigente, per i dirigenti del ruolo della dirigenza sanitaria, il limite massimo di età per il collocamento a riposo era stabilito al compimento del 65° anno di età, ovvero, su istanza dell'interessato, al maturare del 40° anno di servizio effettivo, nel rispetto di un limite massimo anagrafico di 70 anni (art. 15-nonies, comma 1, del D.Lgs. 502/92).

Per gli infermieri degli enti ed aziende del SSN, nella disciplina finora vigente trovano applicazione i limiti massimi per il collocamento a riposo validi in generale per i dipendenti pubblici.

Tali limiti sono costituiti dalla soglia anagrafica di 65 anni, qualora il dipendente abbia acquisito, al compimento di tale età, i requisiti per il trattamento pensionistico, o, nell’ipotesi opposta, dal compimento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia (requisito attualmente pari in via ordinaria a 67 anni), fermo restando l’obbligo di risoluzione antecedente al raggiungimento di tale soglia qualora il dipendente abbia maturato nel frattempo i requisiti per il pensionamento.

Inoltre, per i dirigenti medici e gli altri dirigenti del ruolo della dirigenza sanitaria degli enti ed aziende del SSN, la possibilità di prosecuzione in servizio ora prevista dal comma 164 è stata già ammessa, in via transitoria, con riferimento a richieste presentate entro il 31 dicembre 2022, dall'art. 5-bis, comma 2, del D.L. 162/2019 (l. 8/2020), Milleproroghe 2020.

Tale possibilità ha riguardato anche i dirigenti medici e sanitari del Ministero della salute e i dirigenti medici di ruolo presso i presìdi sanitari di tutte le PP.AA.

Inoltre, una norma transitoria ha elevato da 70 a 72 anni il limite massimo di età per lo svolgimento dei rapporti di convenzione dei medici con il SSN.

La possibilità di elevamento è subordinata alla mancanza di offerta di personale medico convenzionato collocabile e non trova applicazione dopo il 31 dicembre 2026.

La cessazione a tale data concerne anche i soggetti che si avvalgano della possibilità di prolungamento in oggetto e che compiano i 72 anni successivamente alla medesima data (art. 4, comma 9-octiesdecies, del D.L. 198/2022 (l. 14/2023), Milleproroghe 2023).